L’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 richiede che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza riceva una formazione particolare ed adeguata in materia di sicurezza e salute, che tenga conto sia di informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro che dei rischi specifici che riguardano l’impresa in cui si svolge l’attività lavorativa.

Il RLS ha quindi diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza che gli consenta di ottenere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi e adeguate competenze circa le tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

I corsi per RLS costituiscono formazione base per lo svolgimento del ruolo di R.L.S. in applicazione all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e sono obbligatori per tutti i soggetti eletti o designati allo svolgimento del ruolo di R.L.S., fornendo le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in applicazione della normativa vigente.

I corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate, per essere in grado di assolvere i compiti e le attribuzioni previste:

  • raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro
  • essere consultato nell’individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio;
  • essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori
  • fare proposte in merito all’attività di prevenzione e sicurezza
  • proporre dei programmi di formazione e di informazione per i lavoratori

Nelle aziende fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; nelle aziende con oltre 15 dipendenti il RLS viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’azienda.

Il numero dei RLS varia a seconda della dimensione dell’azienda: il numero minimo è di 1 RLS per le aziende sino a 200 lavoratori, 3 RLS per le aziende da 200 a 1000 lavoratori e 6 RLS per le aziende con oltre 1000 lavoratori.

Oltre alla formazione di base, l’articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 impone l’obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale della formazione del RLS.

I corsi di aggiornamento forniscono ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza un aggiornamento sulle normative vigenti e sulle metodologie sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e l’art. 37 ne fissa la durata minima:

– 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;

8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Il corso di aggiornamento per la formazione del RLS non è obbligatorio per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori ma è comunque consigliato anche alla luce delle recenti disposizioni normative secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi.

otezione) il D.Lgs. 81/08 richiede un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 dichiara che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Questi corsi sono:

  • MODULO A: corso base di 28 ore;
  • MODULO B comune: corso di 48 ore comune a tutti i macrosettori, approfondisce la tematica della sicurezza e dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
  • MODULI B di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4): corsi di specializzazione, nei quali si approfondisce la tematica della sicurezza con riferimento a particolari settori ATECO 2007, in particolare:
    – SP1: modulo di 12 ore per il settore ATECO 2007 “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”
    – SP2: modulo di 16 ore per il settore ATECO 2007 “B –Estrazione di minerali da cave e miniere” e “F – Costruzioni”
    – SP3: modulo di 12 ore per il settore ATECO 2007 “Q, 86.1 e 87 – Sanità e assistenza sociale”
    – SP4: modulo di 16 ore per il settore ATECO 2007 “C, 19 e 20 – Attività manifatturiere”
  • MODULO C – corso di specializzazione specifico sui temi della comunicazione della durata minima di 24 ore.

I corsi abilitano liberi professionisti e lavoratori che hanno svolto e terminato tutti i corsi a svolgere il ruolo di RSPP sia nella propria azienda sia per altre aziende (facendo riferimento ai settori merceologici relativi al modulo B comune, oppure ai moduli di specializzazione).

I contenuti dei corsi sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e modificati dal successivo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2017.

Dopo aver svolto la formazione di base, il RSPP deve, ogni cinque anni, svolgere un aggiornamento di 40 ore che può essere effettuato anche in modalità e-learning. Questo corso di aggiornamento fornisce ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) l’aggiornamento necessario per quanto riguarda le tematiche della sicurezza e salute nei luogo di lavoro e le novità della normativa vigente. I contenuti di questo corso riguardano gli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda, alle nuove modalità di gestione della formazione dei lavoratori, agli aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione affrontati tramite applicazioni pratiche e approfondimenti esemplificativi.