La Conferenza Stato – Regioni ha dato attuazione alle previsioni del Titolo I del D.Lgs. 81/08 in merito alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti (art. 37 co.2) e del Titolo III in merito alla formazione dei lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro, per i quali è ormai prevista una vera e propria abilitazione.

In particolare con l’Accordo del 22 febbraio 2012 sono stati definiti contenuti, durata e modalità di erogazione della formazione teorico-pratica, per l’abilitazione alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro specificatamente individuate.

Tra le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori rientrano:

  • I carrelli elevatori;
  • Le piattaforme di lavoro elevabili;
  • Le gru;
  • Le macchine per il movimento terra;
  • I trattori agricoli e forestali.

Per ciascun percorso formativo relativo alla specifica attrezzatura è previsto:

  • Un breve modulo Giuridico – Normativo sulla normativa generale in materia di sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro e sulle responsabilità dell’operatore;
  • Un modulo Tecnico sulle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura di lavoro e delle sue componenti;
  • Un modulo Pratico di esercitazione sulle modalità operative di utilizzo dell’attrezzatura, la cui durata dipende ulteriormente dalle specificità dell’attrezzatura stessa.

I contenuti del modulo tecnico e di quello pratico sono individuati nel dettaglio per ciascun gruppo e sottogruppo di attrezzatura di lavoro.

Anche la formazione sulle specifiche attrezzature ha durata quinquennale: l’abilitazione deve essere rinnovata mediante modulo di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici.

 

Per svolgere il compito di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) il D.Lgs. 81/08 richiede un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 dichiara che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Questi corsi sono:

  • MODULO A: corso base di 28 ore;
  • MODULO B comune: corso di 48 ore comune a tutti i macrosettori, approfondisce la tematica della sicurezza e dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
  • MODULI B di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4): corsi di specializzazione, nei quali si approfondisce la tematica della sicurezza con riferimento a particolari settori ATECO 2007, in particolare:
    – SP1: modulo di 12 ore per il settore ATECO 2007 “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”
    – SP2: modulo di 16 ore per il settore ATECO 2007 “B –Estrazione di minerali da cave e miniere” e “F – Costruzioni”
    – SP3: modulo di 12 ore per il settore ATECO 2007 “Q, 86.1 e 87 – Sanità e assistenza sociale”
    – SP4: modulo di 16 ore per il settore ATECO 2007 “C, 19 e 20 – Attività manifatturiere”
  • MODULO C – corso di specializzazione specifico sui temi della comunicazione della durata minima di 24 ore.

I corsi abilitano liberi professionisti e lavoratori che hanno svolto e terminato tutti i corsi a svolgere il ruolo di RSPP sia nella propria azienda sia per altre aziende (facendo riferimento ai settori merceologici relativi al modulo B comune, oppure ai moduli di specializzazione).

I contenuti dei corsi sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e modificati dal successivo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2017.

Dopo aver svolto la formazione di base, il RSPP deve, ogni cinque anni, svolgere un aggiornamento di 40 ore che può essere effettuato anche in modalità e-learning. Questo corso di aggiornamento fornisce ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) l’aggiornamento necessario per quanto riguarda le tematiche della sicurezza e salute nei luogo di lavoro e le novità della normativa vigente. I contenuti di questo corso riguardano gli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda, alle nuove modalità di gestione della formazione dei lavoratori, agli aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione affrontati tramite applicazioni pratiche e approfondimenti esemplificativi.

Corso per ASPP

L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è una figura prevista dal D.Lgs 81/08 (art.32) che ha il compito di affiancare l’RSPP nello svolgimento delle attività che riguardano la salute e sicurezza in azienda. Nominato dal Datore di lavoro, l’ASPP è un ruolo che può essere ricoperto anche da più di una persona.

Il ASPP si occupa di collaborare e fornire supporto all’RSPP laddove quest’ultimo abbia necessità di supporto per ricoprire i suoi compiti, ad esempio nel caso di aziende localizzate su più sedi: gli addetti, dunque, possono essere molti o anche nessuno (dipende dalle caratteristiche dell’azienda e dalla valutazione dei rischi).

A differenza del Responsabile, tuttavia, gli Addetti non sono obbligati a partecipare alle riunioni periodiche che si tengono, con cadenza minima di almeno una all’anno, tra datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente.

L’ASPP deve possedere capacità e requisiti professionali conformi a quanto stabilito dall’art. 32 del decreto stesso e per questo il percorso formativo prevede lo svolgimento di:

  • MODULO A: corso base di 28 ore;
  • MODULO B comune: corso di 48 ore comune a tutti i macrosettori, approfondisce la tematica della sicurezza e dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
  • MODULI B di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4): corsi di specializzazione, nei quali si approfondisce la tematica della sicurezza con riferimento a particolari settori ATECO 2007, in particolare:

    – SP1: modulo di 12 ore per il settore ATECO 2007 “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”

    – SP2: modulo di 16 ore per il settore ATECO 2007 “B –Estrazione di minerali da cave e miniere” e “F – Costruzioni”
    – SP3: modulo di 12 ore per il settore ATECO 2007 “Q, 86.1 e 87 – Sanità e assistenza sociale”

    – SP4: modulo di 16 ore per il settore ATECO 2007 “C, 19 e 20 – Attività manifatturiere”

L’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 richiede che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza riceva una formazione particolare ed adeguata in materia di sicurezza e salute, che tenga conto sia di informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro che dei rischi specifici che riguardano l’impresa in cui si svolge l’attività lavorativa.

Il RLS ha quindi diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza che gli consenta di ottenere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi e adeguate competenze circa le tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

I corsi per RLS costituiscono formazione base per lo svolgimento del ruolo di R.L.S. in applicazione all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e sono obbligatori per tutti i soggetti eletti o designati allo svolgimento del ruolo di R.L.S., fornendo le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in applicazione della normativa vigente.

I corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate, per essere in grado di assolvere i compiti e le attribuzioni previste:

  • raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro
  • essere consultato nell’individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio;
  • essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori
  • fare proposte in merito all’attività di prevenzione e sicurezza
  • proporre dei programmi di formazione e di informazione per i lavoratori

Nelle aziende fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; nelle aziende con oltre 15 dipendenti il RLS viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’azienda.

Il numero dei RLS varia a seconda della dimensione dell’azienda: il numero minimo è di 1 RLS per le aziende sino a 200 lavoratori, 3 RLS per le aziende da 200 a 1000 lavoratori e 6 RLS per le aziende con oltre 1000 lavoratori.

Oltre alla formazione di base, l’articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 impone l’obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale della formazione del RLS.

I corsi di aggiornamento forniscono ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza un aggiornamento sulle normative vigenti e sulle metodologie sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e l’art. 37 ne fissa la durata minima:

– 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;

8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Il corso di aggiornamento per la formazione del RLS non è obbligatorio per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori ma è comunque consigliato anche alla luce delle recenti disposizioni normative secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi.

otezione) il D.Lgs. 81/08 richiede un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 dichiara che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Questi corsi sono:

  • MODULO A: corso base di 28 ore;
  • MODULO B comune: corso di 48 ore comune a tutti i macrosettori, approfondisce la tematica della sicurezza e dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
  • MODULI B di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4): corsi di specializzazione, nei quali si approfondisce la tematica della sicurezza con riferimento a particolari settori ATECO 2007, in particolare:
    – SP1: modulo di 12 ore per il settore ATECO 2007 “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”
    – SP2: modulo di 16 ore per il settore ATECO 2007 “B –Estrazione di minerali da cave e miniere” e “F – Costruzioni”
    – SP3: modulo di 12 ore per il settore ATECO 2007 “Q, 86.1 e 87 – Sanità e assistenza sociale”
    – SP4: modulo di 16 ore per il settore ATECO 2007 “C, 19 e 20 – Attività manifatturiere”
  • MODULO C – corso di specializzazione specifico sui temi della comunicazione della durata minima di 24 ore.

I corsi abilitano liberi professionisti e lavoratori che hanno svolto e terminato tutti i corsi a svolgere il ruolo di RSPP sia nella propria azienda sia per altre aziende (facendo riferimento ai settori merceologici relativi al modulo B comune, oppure ai moduli di specializzazione).

I contenuti dei corsi sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e modificati dal successivo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2017.

Dopo aver svolto la formazione di base, il RSPP deve, ogni cinque anni, svolgere un aggiornamento di 40 ore che può essere effettuato anche in modalità e-learning. Questo corso di aggiornamento fornisce ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) l’aggiornamento necessario per quanto riguarda le tematiche della sicurezza e salute nei luogo di lavoro e le novità della normativa vigente. I contenuti di questo corso riguardano gli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda, alle nuove modalità di gestione della formazione dei lavoratori, agli aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione affrontati tramite applicazioni pratiche e approfondimenti esemplificativi.

La Norma CEI 11-27 III edizione ha introdotto le figure di PES, PAV e PEI.

Occorre definire le tre categorie di lavoro elettrico:

  • Lavoro SOTTO TENSIONE: Lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature, o comunque parti attive di impianti elettrici che sono sotto tensione (ovvero collegate, attive e nel loro normale funzionamento)
  • Lavoro FUORI TENSIONE: Lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature o parti di impianti elettrici normalmente in funzione a cui viene tolta tensione per l’esecuzione del lavoro
  • Lavoro IN PROSSIMITÀ: Lavoro elettrico eseguito entro una certa distanza dalle parti attive di una qualsiasi apparecchiatura elettrica in condizioni di normale funzionamento e quindi in tensione.

Le nuove figure introdotte dalla Norma CEI 11-27 sono:

  • P.ES. (Persona ESperta): Una PES è una persona con conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ;
  • P.AV. (Persona AVvertita): Una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche;
  • PE.I. (PErsona Idonea): Una PEI è una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE;

Nel caso di un lavoratore autonomo (artigiano elettrico per esempio) è sufficiente un’autocertificazione scritta da consegnare a chi commissiona un lavoro elettrico quando la stessa committenza la richieda. Per un lavoratore dipendente di un’azienda, invece, l’assegnazione del ruolo di PES o PAV è di esclusiva facoltà del datore di lavoro: la designazione deve essere fatta per iscritto e controfirmata dal lavoratore a cui viene attribuito il ruolo. In questo caso, il datore di lavoro, per determinare se il suo dipendente può essere un PES o un PAV, deve basarsi sulla sua preparazione coadiuvato da eventuale diploma o attestato di formazione del lavoratore o dal suo bagaglio di esperienza nel campo. Solo nel caso in cui il datore di lavoro ritenga una persona non in possesso delle capacità necessarie, allora viene richiesto al lavoratore di frequentare apposito corso di formazione PES / PAV con i contenuti specifici dettati dalla normativa CEI 11-27.

Non è tenuto a frequentare il corso dedicato alla formazione PES / PAV:

  • Operatore in possesso di diploma tecnico di scuola superiore (ITIS o IPSIA o comunque equivalente);
  • Operatore elettrico che, a discrezione del datore di lavoro, è in possesso di tutti i requisiti necessari per essere definito PES o PAV
  • Datore di lavoro o lavoratore autonomo in possesso dei requisiti tecnico/pratici dettati dalla norma CEI 11-27.

Un lavoratore può essere designato come PEI (ovvero PErsona Idonea ad eseguire lavori elettrici SOTTO TENSIONE), invece, in due modi differenti: o frequentare un modulo di formazione apposito, oppure avvalersi di quella che viene definita “Formazione per affiancamento”, ovvero un vero e proprio addestramento ai lavori sotto tensione in affiancamento al datore di lavoro o ad una PEI già in essere.

I requisiti basilari per l’attribuzione dei ruoli PES / PAV sono:

  • l’istruzione, cioè la conoscenza dell’impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza;
  • l’esperienza di lavoro maturata, quale requisito per poter avere confidenza della conoscenza o meno delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti;
  • caratteristiche personali, quelle maggiormente significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l’operatore affidabile.

Il preposto è una persona che nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali appropriati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Il preposto, inoltre, controlla che i lavoratori rispettino le leggi e le norme aziendali inerenti alla salute e la sicurezza lavorativa, l’utilizzo corretto dei DPI e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione.

Il D.Lgs. 81/08 ha espressamente introdotto l’obbligo formativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro anche per i preposti. Si tratta di una formazione particolare e aggiuntiva rispetto a quella per i lavoratori (quindi il preposto dovrà aver svolto la formazione per lavoratori generale e specifica) della durata complessiva di minimo 8 ore, comune a tutte le macro-categorie di rischio aziendale.

Il corso deve fornire ai Preposti le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in applicazione della normativa vigente che li mettano in condizione di svolgere i compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle novità contenute nel D.Lgs. 81/2008 che riorganizza e riordina tutta la normativa in materia, evidenziando i compiti e le responsabilità del preposto all’interno del sistema di gestione della sicurezza.

Il programma del corso per preposti propone 8 argomenti:

  1. principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
  2. relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  3. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  4. incidenti e infortuni mancati;
  5. tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
  6. valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
  7. individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  8. modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

L’Accordo Stato-Regioni del 2011 prevede che gli argomenti da 1 a 5 siano erogabili anche in modalità e-learning. I successivi punti da 6 a 8 del modulo sono da svolgere esclusivamente con una formazione in presenza.

Dopo aver frequentato il corso base, il Preposto deve svolgere un aggiornamento periodico quinquennale in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 della durata di 6 ore con contenuti in conformità a quanto previsto dall’Accordo:

  • significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda dopo il D.Lgs. 81/2008;
  • nuove modalità di gestione della formazione dei lavoratori;
  • aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione affrontati tramite applicazioni pratiche e approfondimenti esemplificativi;
  • approfondimenti giuridico-normativo sui principi della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In quota è uno tra i più esposti a situazioni di rischio gravi, che spesso possono comportare anche incidenti mortali.

Solitamente gli ambienti che richiedono un’attenzione particolare nel rispettare le norme e prevenire i fattori di rischio sono cantieri temporali e mobili, dove la percentuale di infortuni è particolarmente alta.

La definizione di lavori in quota non riguarda solo cantieri temporanei e mobili ma comprende anche tutte le attività lavorative che, rispetto a un piano stabile, portano il lavoratore a operare a più di 2 metri di altezza.

In riferimento ai lavori in quota l’art.111 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro stabilisce quali sono gli obblighi per il datore di lavoro. Egli deve scegliere le attrezzature più idonee per garantire condizioni di lavoro sicure, in conformità a due criteri:

 – dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
– il tipo di attrezzatura di lavoro deve essere adatta alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Egli, inoltre, è tenuto a:

– scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in base a frequenza di circolazione, dislivello e alla durata dell’impiego;

– disporre l’utilizzo di una scala a pioli, sul posto di lavoro in quota, solo nel caso in cui l’uso di attrezzatture considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego o non è compatibile con le caratteristiche del sito;

– disporre l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto) e sedili di sicurezza, solo quando dalla valutazione dei rischi risulta che il lavoro può essere svolto in condizioni di sicurezza, per breve durata, e che l’impiego di attrezzature più sicure non sia compatibile con le caratteristiche del sito;

– individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, in base alle attrezzature utilizzate, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute;

– nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro richieda l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, segnalare la temporanea eliminazione del dispositivo stesso ed adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci;

– effettuare lavori temporanei in quota solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;

– vietare l’assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota;

– garantire che le opere provvisionali siano allestite con buon materiale e a regola d’arte, efficienti, proporzionate e idonee allo scopo, e provvedere alla loro verifica secondo l’Allegato XIX prima del loro reimpiego.

La caduta dall’alto è, chiaramente, il rischio più frequente per chi lavora in quota. Eventi accidentali, come la perdita di equilibrio, possono portare a conseguenze davvero gravi se non sono state messe in atto le necessarie misure di sicurezza.

Collegate al rischio di caduta vi sono, però, anche altre tipologie di situazioni potenzialmente pericolose. Ad esempio, può accadere che il lavoratore possa essere sottoposto al cosiddetto “effetto pendolo” e urtare, di conseguenza, contro il suolo, una parete o un ostacolo.

Altra circostanza da non sottovalutare riguarda la sospensione inerte del corpo (o sindrome da imbraco). Si tratta di una casistica che può capitare quando un lavoratore, in seguito a una caduta, rimane appeso e senza la possibilità di muoversi: una situazione che, a causa dell’imbracatura, può portare presto alla perdita di coscienza e, in mancanza di intervento in tempi brevi, anche alla morte.

Ecco perché comunque è importante non svolgere lavori in quota da soli ma con la presenza e il supporto di altri colleghi.

La formazione dei lavoratori in quota è fondamentale non solo per una valutazione efficace dei rischi ma anche per essere in grado di adottare le misure di protezione necessarie.

Un elemento da tenere in dovuta considerazione è che, per le tipologie di attività che riguardano i lavori in quota, è richiesto il corretto utilizzo dei DPI di terza categoria (per i quali formazione e addestramento sono obbligatori).

Il corso di formazione per lavoratori in quota, della durata di 8 ore, oltre ad affrontare il corretto utilizzo dei DPI (sia a livello di funzionamento teorico che pratico), è uno strumento efficace per le aziende che prevedono questo tipo di attività e che possono formare i propri dipendenti in ambiti quali:

 – normativa di riferimento (D.Lgs. 81/08)
– direttive europee in materia di DPI e marcature CE
– utilizzo di attrezzature e dispositivi
– valutazione dei rischi
– fattori di caduta
– obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori

Il D.Lgs. 81/2008 prevede l’attribuzione ai dirigenti dell’onere di organizzare in modo adeguato e sicuro l’utilizzo delle strutture e i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro. Il dirigente è quindi la persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

L’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, prevede uno specifico percorso formativo per i dirigenti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro e ne definisce contenuti e durata.

Si tratta di un corso che fornisce ai Dirigenti le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, illustrando la normativa sull’igiene e la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle novità contenute nel D.Lgs. 81/2008, ed evidenziando i compiti e le responsabilità del dirigente all’interno del sistema di gestione della sicurezza.

È previsto dalla normativa un unico corso di formazione della durata minima di 16 ore, organizzato su quattro moduli didattici, che sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori. Il corso di formazione per dirigenti è completamente effettuabile in e-learning, ma richiede la verifica finale in presenza.

Il programma del corso prevede:

Modulo 1 – GIURIDICO NORMATIVO

  • Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
  • Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
  • Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa
  • Delega di funzioni
  • La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
  • La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.
  • I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia

 Modulo 2 – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

  • Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs 81/08)
  • Gestione della documentazione tecnico amministrativa
  • Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
  • Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze
  • Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D.Lgs 81/08
  • Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione

 Modulo 3 – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

  • Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi
  • Il rischio da stress-lavoro correlato
  • Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale
  • Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei lavori in appalto
  • Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio
  • La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti
  • I dispositivi di protezione individuale
  • La sorveglianza sanitaria

Modulo 4 – COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

  • Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
  • Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale
  • Tecniche di comunicazione
  • Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti
  • Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. 81/2008 dispone, con riferimento ai Dirigenti per la Sicurezza, un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo modalità e contenuti didattici specificati nell’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che prevedono l’aggiornamento e l’approfondimento delle seguenti tematiche:

  • approfondimenti giuridico normativi
  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
  • aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
  • fonti di rischio e relative misure di prevenzione

Gli obblighi del datore di lavoro inerenti all’antincendio sono basati sulla valutazione rischio incendio effettuata in base alle indicazioni del D.M. 10/03/1998 dove vengono analizzati l’intensità e la gravità dei possibili incendi che in ogni impresa potrebbero aver luogo, sul settore lavorativo, la grandezza degli ambienti, il tipo di materiali presenti nelle attività lavorative.

A seguito della valutazione del rischio di incendio, eseguita secondo i criteri di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e al D.M. 10.03.98 e relativi allegati, il datore di lavoro deve:

  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 (informazione ai lavoratori) e 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

Sempre sulla base della valutazione dei rischi è possibile identificare il livello di rischio d’incendio dell’intero luogo di lavoro o di parte di esso; questo livello può essere basso, medio o elevato e in base alla classe di rischio in cui l’azienda rientra, i lavoratori incaricati di far parte della squadra antincendio dovranno frequentare:

Corso per Addetto Antincendio per attività a alto rischio di incendio – 16 ore di formazione

  • industrie e depositi di cui all’art. 4 e 6 del D.Lgs. 334/99
  • fabbriche e depositi di esplosivi
  • centrali termoelettriche
  • aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili
  • impianti e laboratori nucleari
  • depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 20.000 mq
  • attività commerciali ed espositive con superficie coperta superiore a 10.000 mq
  • scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
  • alberghi con oltre 200 posti letto
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
  • uffici con oltre 1000 dipendenti
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Corso per Addetto Antincendio per attività a medio rischio di incendio – 8 ore di formazione

  • attività rientranti nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nel D.P.R. n. 689/1959 escluse quelle indicate come rischio elevato
  • cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto

Corso per Addetto Antincendio per attività a basso rischio di incendio – 4 ore di formazione

Il datore di lavoro, inoltre, deve adoperarsi affinché le attività lavorative siano svolte evitando il verificarsi di incendi e focolai, accertandosi che sia gli impianti che le prassi lavorative, siano in regola con quanto la legge prevede.

Pertanto oltre a controllare il corretto andamento della produzione, il datore di lavoro deve assicurarsi che le strutture aziendali siano in regola con la normativa di prevenzione incendi, e se necessario siano provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai VV.FF.

Per alcune specifiche attività indicate nel D.M. 10/03/98 è inoltre necessario sostenere uno specifico esame presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’Art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08 introduce l’obbligo di aggiornamento periodico: “I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

L’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 81/08 impone che il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Il D.M. 388/2003 prescrive l’istituzione del pronto soccorso all’interno dell’azienda e fornisce tutte le regole per le caratteristiche minime delle attrezzature, i requisiti del personale incaricato e per la sua formazione. Nello stesso decreto è presente la classificazione delle Aziende e Unità produttive in tre gruppi di rischio (Gruppo A, B e C), effettuata sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei rischi professionali.

Gruppo A (corso di formazione di 16 ore):

  • aziende soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (D.P.R. 175/88 e poi D.Lgs. 334/99)
  • centrali termoelettriche
  • impianti e laboratori nucleari (art. 7, 28 e 33 D.Lgs. 239/95)
  • aziende estrattive ed altre attività minerarie (D.Lgs. 624/96)
  • lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56)
  • aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
  • aziende con oltre 5 lavoratori ad alto indice infortunistico INAIL
  • aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato

Gruppo B (corso di formazione di 12 ore):

  • aziende con 3 lavoratori ed oltre che non rientrano nel gruppo A

Gruppo C (corso di formazione di 12 ore):

  • aziende con un numero di lavoratori inferiore a 3 che non rientrano nel gruppo A

La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; nello svolgimento della parte pratica della Formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
I corsi di formazione per Addetto di Primo soccorso variano nei contenuti a seconda del gruppo assegnato all’azienda che intende formare il proprio personale, e corrispondono agli “obiettivi didattici” e ai “contenuti minimi” che sono previsti dagli allegati 3 e 4 del Decreto 15 luglio 2003, n. 388 del Ministero della Salute, per le aziende di tutti i gruppi.

L’addetto di primo soccorso che ha svolto la formazione base deve svolgere un aggiornamento obbligatorio con frequenza al massimo triennale con durata minima:

Gruppo A, aggiornamento di 6 ore;

Gruppo B, aggiornamento di 4 ore;

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che gli addetti alla manipolazione degli alimenti abbiano ricevuto una formazione, in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività, rispettando i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari, come previsto dal Regolamento CE 852/2004.

L’HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point – altro non sta ad indicare che l’analisi dei rischi e controllo dei punti critici, e ricopre, all’interno dell’industria alimentare tutta un ruolo strategico per quanto riguarda l’autocontrollo alimentare obbligatorio per salvaguardare la qualità degli alimenti e, conseguentemente, la tutela e la salute del consumatore.

La formazione HACCP, obbligo a carico del datore di lavoro, richiede che il personale sia debitamente formato con un corso HACCP specifico, a seconda delle mansioni assegnate al singolo lavoratore. Tutti coloro che manipolano, preparano, fabbricano o anche solo trasportano alimenti devono acquisire con dei corsi di formazione specifici le competenze necessarie previste dalla normativa HACCP.

I corsi HACCP forniscono ai lavoratori le conoscenze necessarie per metterli in condizione di poter prevenire valutare ed eventualmente anche saper porre rimedio a eventuali rischi per l’igiene alimentare.

L’obiettivo di una formazione completa sull’igiene alimentare HACCP è fornire gli strumenti e le conoscenze idonee per sapere come salvaguardare e garantire il più alto grado di qualità del prodotto. I corsi di HACCP si rivolgono sia a personale che manipola alimenti sia a personale che non manipola alimenti, con due obiettivi principali: il primo è di far apprendere tutte le conoscenze circa i rischi di ordine microbiologico, chimico, fisico che esistono nei processi di produzione, preparazione, trasformazione, conservazione e distribuzione degli alimenti; il secondo di far rispettare i requisiti strutturali, le norme igienico sanitarie e la sicurezza nell’ambiente di lavoro.