In quota è uno tra i più esposti a situazioni di rischio gravi, che spesso possono comportare anche incidenti mortali.

Solitamente gli ambienti che richiedono un’attenzione particolare nel rispettare le norme e prevenire i fattori di rischio sono cantieri temporali e mobili, dove la percentuale di infortuni è particolarmente alta.

La definizione di lavori in quota non riguarda solo cantieri temporanei e mobili ma comprende anche tutte le attività lavorative che, rispetto a un piano stabile, portano il lavoratore a operare a più di 2 metri di altezza.

In riferimento ai lavori in quota l’art.111 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro stabilisce quali sono gli obblighi per il datore di lavoro. Egli deve scegliere le attrezzature più idonee per garantire condizioni di lavoro sicure, in conformità a due criteri:

 – dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
– il tipo di attrezzatura di lavoro deve essere adatta alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Egli, inoltre, è tenuto a:

– scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in base a frequenza di circolazione, dislivello e alla durata dell’impiego;

– disporre l’utilizzo di una scala a pioli, sul posto di lavoro in quota, solo nel caso in cui l’uso di attrezzatture considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego o non è compatibile con le caratteristiche del sito;

– disporre l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto) e sedili di sicurezza, solo quando dalla valutazione dei rischi risulta che il lavoro può essere svolto in condizioni di sicurezza, per breve durata, e che l’impiego di attrezzature più sicure non sia compatibile con le caratteristiche del sito;

– individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, in base alle attrezzature utilizzate, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute;

– nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro richieda l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, segnalare la temporanea eliminazione del dispositivo stesso ed adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci;

– effettuare lavori temporanei in quota solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;

– vietare l’assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota;

– garantire che le opere provvisionali siano allestite con buon materiale e a regola d’arte, efficienti, proporzionate e idonee allo scopo, e provvedere alla loro verifica secondo l’Allegato XIX prima del loro reimpiego.

La caduta dall’alto è, chiaramente, il rischio più frequente per chi lavora in quota. Eventi accidentali, come la perdita di equilibrio, possono portare a conseguenze davvero gravi se non sono state messe in atto le necessarie misure di sicurezza.

Collegate al rischio di caduta vi sono, però, anche altre tipologie di situazioni potenzialmente pericolose. Ad esempio, può accadere che il lavoratore possa essere sottoposto al cosiddetto “effetto pendolo” e urtare, di conseguenza, contro il suolo, una parete o un ostacolo.

Altra circostanza da non sottovalutare riguarda la sospensione inerte del corpo (o sindrome da imbraco). Si tratta di una casistica che può capitare quando un lavoratore, in seguito a una caduta, rimane appeso e senza la possibilità di muoversi: una situazione che, a causa dell’imbracatura, può portare presto alla perdita di coscienza e, in mancanza di intervento in tempi brevi, anche alla morte.

Ecco perché comunque è importante non svolgere lavori in quota da soli ma con la presenza e il supporto di altri colleghi.

La formazione dei lavoratori in quota è fondamentale non solo per una valutazione efficace dei rischi ma anche per essere in grado di adottare le misure di protezione necessarie.

Un elemento da tenere in dovuta considerazione è che, per le tipologie di attività che riguardano i lavori in quota, è richiesto il corretto utilizzo dei DPI di terza categoria (per i quali formazione e addestramento sono obbligatori).

Il corso di formazione per lavoratori in quota, della durata di 8 ore, oltre ad affrontare il corretto utilizzo dei DPI (sia a livello di funzionamento teorico che pratico), è uno strumento efficace per le aziende che prevedono questo tipo di attività e che possono formare i propri dipendenti in ambiti quali:

 – normativa di riferimento (D.Lgs. 81/08)
– direttive europee in materia di DPI e marcature CE
– utilizzo di attrezzature e dispositivi
– valutazione dei rischi
– fattori di caduta
– obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori