Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: compiti, ruoli e responsabilità. Tutto quello che occorre sapere

Il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori, ai fini di ridurre i rischi sul lavoro.

Quella del coordinatore della sicurezza è una figura chiave per la corretta esecuzione dei lavori: egli svolge compiti importantissimi sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva.

Infatti, come previsto dal testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008), il coordinatore della sicurezza ha i seguenti ruoli:

  • in fase di progettazione: in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la progettazione (CSP)
  • in fase di esecuzione:  in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore per l’esecuzione (CSE)

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dalla stesso professionista o da professionisti diversi.

Indice [Nascondi]

  • Coordinatore della sicurezza, differenza  tra CSP e CSE
  • Compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
  • Quando è necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
  • Requisiti del coordinatore della sicurezza

Coordinatore della sicurezza, differenza  tra CSP e CSE

Relativamente alla differenza tra CSP e CSE, come previsto nel dettaglio dagli artt. 91 e 92 del dlgs 81/2008, vale quanto segue:

il CSP redige:

  • il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.)
  • il fascicolo con le caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
    il CSE verifica:
  • l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell’impresa per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo
    la corretta applicazione delle procedure di lavoro

Compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

L’art. 92 del dlgs 81/2008 disciplina in maniera dettagliata tutti i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

In particolare, prevede i seguenti compiti a cura del CSE:

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
verificare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo adeguare il PSC e il fascicolo con le caratteristiche dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza alle prescrizioni del PSC
proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, se ritenuto opportuno. Al riguardo, se il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore dell’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

L’ultimo obbligo è particolarmente importante, perché individua la posizione di garanzia del CSE nel potere/dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose; pertanto nasce in capo al CSE la necessità di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose.

Quando è necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, deve nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione prima dell’affidamento dei lavori (art. 90 comma 4 del dlgs 81/2008).

Nei casi in cui i lavori siano affidati inizialmente ad un’unica impresa e successivamente l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, diventa obbligatorio la nomina del CSE (art. 90 comma 5 del dlgs 81/2008).

Tramite professionisti associati è presente nel campo della prevenzione infortuni nei cantieri edili (Titolo IV D.L.gs. 81/08 s.m.i.) sia per quanto riguarda l’assistenza alle imprese che devono realizzare il POS che per la gestione dell’intero coordinamento per la sicurezza PSC.

  • Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione
  • Redazione POS e PSC
  • Verifiche Ponteggi e redazione PIMUS
  • Pratiche edilizie