Gli obblighi del datore di lavoro inerenti all’antincendio sono basati sulla valutazione rischio incendio effettuata in base alle indicazioni del D.M. 10/03/1998 dove vengono analizzati l’intensità e la gravità dei possibili incendi che in ogni impresa potrebbero aver luogo, sul settore lavorativo, la grandezza degli ambienti, il tipo di materiali presenti nelle attività lavorative.

A seguito della valutazione del rischio di incendio, eseguita secondo i criteri di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e al D.M. 10.03.98 e relativi allegati, il datore di lavoro deve:

  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 (informazione ai lavoratori) e 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

Sempre sulla base della valutazione dei rischi è possibile identificare il livello di rischio d’incendio dell’intero luogo di lavoro o di parte di esso; questo livello può essere basso, medio o elevato e in base alla classe di rischio in cui l’azienda rientra, i lavoratori incaricati di far parte della squadra antincendio dovranno frequentare:

Corso per Addetto Antincendio per attività a alto rischio di incendio – 16 ore di formazione

  • industrie e depositi di cui all’art. 4 e 6 del D.Lgs. 334/99
  • fabbriche e depositi di esplosivi
  • centrali termoelettriche
  • aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili
  • impianti e laboratori nucleari
  • depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 20.000 mq
  • attività commerciali ed espositive con superficie coperta superiore a 10.000 mq
  • scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
  • alberghi con oltre 200 posti letto
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
  • uffici con oltre 1000 dipendenti
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Corso per Addetto Antincendio per attività a medio rischio di incendio – 8 ore di formazione

  • attività rientranti nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nel D.P.R. n. 689/1959 escluse quelle indicate come rischio elevato
  • cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto

Corso per Addetto Antincendio per attività a basso rischio di incendio – 4 ore di formazione

Il datore di lavoro, inoltre, deve adoperarsi affinché le attività lavorative siano svolte evitando il verificarsi di incendi e focolai, accertandosi che sia gli impianti che le prassi lavorative, siano in regola con quanto la legge prevede.

Pertanto oltre a controllare il corretto andamento della produzione, il datore di lavoro deve assicurarsi che le strutture aziendali siano in regola con la normativa di prevenzione incendi, e se necessario siano provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai VV.FF.

Per alcune specifiche attività indicate nel D.M. 10/03/98 è inoltre necessario sostenere uno specifico esame presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’Art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08 introduce l’obbligo di aggiornamento periodico: “I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.