L’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 81/08 impone che il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Il D.M. 388/2003 prescrive l’istituzione del pronto soccorso all’interno dell’azienda e fornisce tutte le regole per le caratteristiche minime delle attrezzature, i requisiti del personale incaricato e per la sua formazione. Nello stesso decreto è presente la classificazione delle Aziende e Unità produttive in tre gruppi di rischio (Gruppo A, B e C), effettuata sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei rischi professionali.
Gruppo A (corso di formazione di 16 ore):
- aziende soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (D.P.R. 175/88 e poi D.Lgs. 334/99)
- centrali termoelettriche
- impianti e laboratori nucleari (art. 7, 28 e 33 D.Lgs. 239/95)
- aziende estrattive ed altre attività minerarie (D.Lgs. 624/96)
- lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56)
- aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
- aziende con oltre 5 lavoratori ad alto indice infortunistico INAIL
- aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato
Gruppo B (corso di formazione di 12 ore):
- aziende con 3 lavoratori ed oltre che non rientrano nel gruppo A
Gruppo C (corso di formazione di 12 ore):
- aziende con un numero di lavoratori inferiore a 3 che non rientrano nel gruppo A
La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; nello svolgimento della parte pratica della Formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
I corsi di formazione per Addetto di Primo soccorso variano nei contenuti a seconda del gruppo assegnato all’azienda che intende formare il proprio personale, e corrispondono agli “obiettivi didattici” e ai “contenuti minimi” che sono previsti dagli allegati 3 e 4 del Decreto 15 luglio 2003, n. 388 del Ministero della Salute, per le aziende di tutti i gruppi.
L’addetto di primo soccorso che ha svolto la formazione base deve svolgere un aggiornamento obbligatorio con frequenza al massimo triennale con durata minima:
Gruppo A, aggiornamento di 6 ore;
Gruppo B, aggiornamento di 4 ore;