La Conferenza Stato – Regioni ha dato attuazione alle previsioni del Titolo I del D.Lgs. 81/08 in merito alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti (art. 37 co.2) e del Titolo III in merito alla formazione dei lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro, per i quali è ormai prevista una vera e propria abilitazione.

In particolare con l’Accordo del 22 febbraio 2012 sono stati definiti contenuti, durata e modalità di erogazione della formazione teorico-pratica, per l’abilitazione alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro specificatamente individuate.

Tra le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori rientrano:

  • I carrelli elevatori;
  • Le piattaforme di lavoro elevabili;
  • Le gru;
  • Le macchine per il movimento terra;
  • I trattori agricoli e forestali.

Per ciascun percorso formativo relativo alla specifica attrezzatura è previsto:

  • Un breve modulo Giuridico – Normativo sulla normativa generale in materia di sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro e sulle responsabilità dell’operatore;
  • Un modulo Tecnico sulle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura di lavoro e delle sue componenti;
  • Un modulo Pratico di esercitazione sulle modalità operative di utilizzo dell’attrezzatura, la cui durata dipende ulteriormente dalle specificità dell’attrezzatura stessa.

I contenuti del modulo tecnico e di quello pratico sono individuati nel dettaglio per ciascun gruppo e sottogruppo di attrezzatura di lavoro.

Anche la formazione sulle specifiche attrezzature ha durata quinquennale: l’abilitazione deve essere rinnovata mediante modulo di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici.